(Sentenza n. 7972/2024 pubbl. il 12/09/2024 Trib. Milano sez. X civile) Com’è noto, il matrimonio in imminente pericolo di vita rientra nelle ipotesi previste dal Codice Civile, nelle quali la celebrazione può avvenire fuori dalla casa comunale. È disciplinato dall’art. 101 Cod. Civ., che espressamente recita: “Art. 101 - Matrimonio in imminente pericolo di vita. 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. 2. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita”. Occorre premettere che il matrimonio in imminente pericolo di vita assume un’alta rilevanza giuridica, perché esprime il carattere fondamentale del diritto a sposarsi, che il legislatore ha inteso assicurare al di là delle formalità preliminari al matrimonio predisposte per regimentarne l’iter formativo. Sostanzialmente, la norma si preoccupa di salvaguardare comunque la costituzione del vincolo rinunciando a tutte le formalità preliminari e rimettendo alle dichiarazioni degli sposi le notizie relative alla insussistenza degli impedimenti inderogabili. La condizione indispensabile per poter procedere alla celebrazione è che almeno uno degli sposi si trovi in una situazione di effettivo rischio – di pericolo imminente – per la propria vita: ovviamente, l’accertamento di tale evenienza non può essere effettuato dall’ufficiale di stato civile, ma dovrà risultare da apposita certificazione medica, o almeno da dichiarazione verbale del medico che, in tal caso, dovrà essere confermata prima della celebrazione. Con questa storica pronuncia (sent. n. 7972/2024 pubbl. il 12/09/2024), il Tribunale di Milano ha ritenuto raggiunta la prova fornita dall'attrice, la quale è stata assistita dal nostro studio, per la quale non ha potuto celebrare il matrimonio con il compagno, il quale si trovava in imminente pericolo di vita, “per causa dipendente dal comportamento negligente dell’amministrazione Comunale di Milano, consistito nell’aver erroneamente risposto a una PEC con una PEO. Non solo, l’Ufficiale di Stato Civile che aveva in carico la pratica di matrimonio ex art. 101 c.c, si è completamente disinteressato della situazione relativa alla sig.ra *** e al sig. *** in quanto avrebbe ben potuto contattare il Dr. *** o la Dott.ssa *** per superare la fase di stallo creatasi dopo lo scambio di mail tra il Comune e il Dr. ***”. Il Tribunale di Milano, poi, ha rigettato anche l’eccezione del Comune di Milano in ordine alla mancata prova del fatto che l’aspirante nubendo fosse capace di intendere e di volere. Ed invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, oramai granitica sul tema, l'articolo 101 Cod. Civ., non richiede la produzione di certificazione che attesti anche la capacità di intendere e di volere di chi, a causa dell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, intenda sposarsi a prescindere dalla pubblicazione. In punto quantum, poi, il Tribunale di Milano ha riconosciuto in favore dell’attrice il danno da sofferenza soggettiva interiore, il quale risulta provato alla luce di molteplici considerazioni. In primo luogo, l’attrice non ha potuto contrarre matrimonio con il compagno, persona con cui la stessa aveva condiviso moltissimi anni di convivenza e con il quale aveva già manifestato l’intenzione di sposarsi. Inoltre, il danno da sofferenza deriva anche dalla consapevolezza di non poter mai più divenire coniuge del sig. *** a causa della irrimediabile mancata celebrazione del matrimonio nel periodo di ricovero del sig. **** e quindi della lesione perpetua del vincolo di coniugio. Il Tribunale meneghino, considerate le peculiarità della fattispecie in esame, nonché la mancanza sia di Tabelle ad hoc e di numerosi precedenti, ha liquidato il danno in esame con l’utilizzo del mero criterio equitativo ex art. 1226 Cod. Civ.: pertanto, con prudente apprezzamento, il Tribunale di Milano ha liquidato in favore dell’attrice la somma complessiva di Euro 15.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Ma non basta. Parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per l’impossibilità di godere della pensione di reversibilità del sig. *** , quantificando la relativa liquidazione nella somma di Euro 229.423,48. Solo su tale punto, il Tribunale di Milano ha rimesso la causa sul ruolo per le ulteriori statuizioni circa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, disponendo sul punto CTU contabile.
di Avv. Marina Francesca
